La nostra Associazione
L'associazione nasce grazie a volontari che hanno sentito l'esigenza di donare del tempo alle coppie, alle famiglie. E' un luogo dove ascolto , attenzione e accoglienza sono le fondamenta che non possono mancare.
Organo Amministrativo
Nominativo | Carica |
---|---|
Poletti Roberto | Presidente |
Ellena Maria Teresa | Vice-presidente |
Pirino Rita | Segretario |
Pontali Emilio | Tesoriere |
Cecchinelli Giuseppe | Direttore punto Fiumaretta |
Sauchelli Fabio | Direttore consultorio La Spezia |
Bellotti Gianni | Consigliere |
Mangini Francesco | Consigliere |
Parodi Mattilde | Consigliere |
Piselli Marco | Consigliere |
Righetti Remo | Consigliere |
Consiglio Direttivo
Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
Statuto Sociale "La Famiglia"
ART. 1 - Denominazione e sede
- 1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, LA FAMIGLIA, che assume la forma giuridica di associazione.
- 2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3. L'organizzazione ha sede legale nei comune della Spezia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART 2 - Finalità e Attività
1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale ex art. 5, lett. A) del D. Lgs. 117/2017:
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 08 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
In particolare, l'organizzazione ha lo scopo di promuovere, sostenere e sviluppare il servizio di assistenza e di consulenza per la famiglia, la coppia e la persona, mediante anche la costituzione di Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana, nell'ambito della Diocesi della SPEZIA SARZANA BRUGNATO, conformemente al Magistero della Chiesa Cattolica. In particolare tale attività comporta:
- l'assistenza e la consulenza psicologica, pedagogica, sociale e medica, dei giovani e dei fidanzati, mediante adeguate iniziative promosse per la formazione cosciente di nuovi nuclei familiari;
- l'assistenza e la consulenza psicologica, sociale e medica, per la preparazione alla maternità e paternità responsabile;
- l'assistenza e la consulenza psicologica per la tutela della salute e della vita della donna e del nascituro;
- l'assistenza e la consulenza psicologica, pedagogica, sociale, legale e medica per la soluzione dei problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile ed alle disabilità;
L'Organizzazione si propone inoltre di studiare ed approfondire le problematiche attinenti alla famiglia, al matrimonio, alla sessualità, alla regolazione naturale della fertilità, all'amore, sensibilizzando l'opinione pubblica e realizzando servizi con opportune iniziative.
In particolare promuoverà:
- Conferenze su singoli argomenti e problemi attinenti la coppia, la famiglia, le problematiche della sessualità, specie per il mondo giovanile; a tale scopo cercherà di promuovere iniziative nell'ambito della Scuola.
- Attività di Collaborazione con gli organismi diocesani di pastorale familiare.
- Collaborazione con gli altri servizi esistenti, associazioni ed enti nell'ambito del territorio.
- Rilevazione di dati statistici, inchieste ed indagini, atte a stabilire le necessità del territorio in cui opera l'Associazione, e specialmente del Consultorio.
L'Organizzazione si propone inoltre di fare opera di prevenzione sulle dinamiche familiari attraverso attività di socializzazione.
In particolare, l'organizzazione svolgerà le seguenti ulteriori attività:
- Incontri di formazione sul sostegno alla genitorialità ed alle problematiche genitori/figli
- Incontri di divulgazione e formazione in merito ai temi di attualità e interesse che riguardano la donna, la coppia, la famiglia ed i giovani.
- Attività in merito alla promozione del benessere psicologico nella persona nei minori, nella coppia e nella famiglia.
- Corsi di accompagnamento alla nascita
- Sostegno nel percorso di affido e/o adozione Sostegno alle famiglie con disabili
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
ART. 3 - Attività diverse
1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione
1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati
1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall ' appartenenza ali ' organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento intemo;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.
ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria
1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. A l volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata
1. Sono organi dell'organizzazione:
- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Organo di controllo, eventualmente nominato al solo verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
- Organo di Revisione, eventualmente nominato al solo verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
ART. 9 - Assemblea
1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell ' organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 10 - Organo di amministrazione
1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
2. L'Organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere
- amministra l'organizzazione - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- propone alla assemblea ordinaria dei soci l'esclusione dell'associato dalla organizzazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 11-11 Presidente ed il vicepresidente
1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
ART. 12- Il Segretario
1. Il segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
2. Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
3. E ' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa vigente.
4. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.
ART. 13 - II Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. È' responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:
- provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale;
- deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
Ha firma libera e disgiunta con il Presidente per le operazioni di prelevamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente della Associazione.
La carica di tesoriere è cumulabile con quella di segretario.
ART. 14- Organo di controllo
1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico 0 in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. 1 componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo: - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti
1. E ' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ART. 16- Risorse
1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.
ART. 17 - Bilancio d'esercizio
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio
ART. 18 - Bilancio sociale
1 . A l verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 19 - Libri sociali obbligatori
1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 20 - Rapporti di lavoro
1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 22 - Statuto
1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari
ART. 23- Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
Regolamento
Art. 1
L' Associazione " LA FAMIGLIA ODV" si è costituita per sostenere la famiglia, la coppia e la persona in modo conforme al Magistero della Chiesa Cattolica, ha un proprio Statuto e un proprio Regolamento.
L' Associazione non persegue scopi di lucro, come recita l'art.2 dello Statuto.
Art. 2
Qualora lo ritenga opportuno per una maggiore organizzazione del lavoro, può costituire settori di attività e/o sedi periferiche, provvedendo alla nomina di un Direttore per ogni settore o sede costituita (consultorio, punto famiglia) e di un regolamento interno.
La costituzione dei vari settori e sedi deve avere l’approvazione della Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Il regolamento, di ogni settore di attività, ove se ne ravvisi la necessità, deve essere approvato dall’organo di amministrazione..
I direttori di un consultorio e/o di un punto famiglia sono nominati all’interno dell’Organo di Amministrazione
Il regolamento di ogni settore può essere modificato dall’ Organo di Amministrazione ogni qualvolta se ne veda l'utilità con l'approvazione a maggioranza.
Art. 3
Tutti i membri del’Organo di Amministrazione sono di nomina dell'Assemblea dei Soci. Compete all’organo di amministrazione uscente stabilire la data delle elezioni, ma non può oltrepassare due mesi dalla scadenza.
Il segretario uscente e i due membri dei Soci formeranno la commissione elettorale.. Compete alla commissione elettorale:
- verificare i titoli di eleggibilità dei Soci
far prevenire ad ogni socio con diritto di voto i nominativi dei Soci eleggibili
- indicare le modalità di votazione stabilite dall’Assemblea.
- provvedere allo spoglio delle schede e formulare relativo verbale e proclamazione dei vincitori.
La votazione avviene in modo segreto e ogni socio ha la possibilità di indicare 9 nominativi, l’Assemblea su proposta del Presidente può decidere il voto palese.
(delibera nr 2019/02)
Consiglieri entrano nell' esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
Un membro dell’Organo di amministrazione può presentare le sue dimissioni motivandole per iscritto. L' accettazione è di competenza l’Organo di Amministrazione stesso con la maggioranza dei due terzi. Si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti.
Per l’elezione dei componenti dell’Organo di Amministrazione le votazioni sono segrete e destinate per ogni carica e richiedono la maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora non si arrivasse a questo quorum, dopo la quinta votazione basterà la maggioranza relativa (50% +1). Spetta al Presidente presiedere tale elezioni e far redigere la verbalizzazione del risultato.
Le votazioni avvengono come indicate dallo Statuto e dal presente regolamento nei vari articoli che le prevedono.
Il voto del Presidente vale il doppio nei casi di parità. Non vengono ammesse deleghe nelle votazioni dell’organo di amministrazione. Così pure non si ammettono alle riunioni dell’organo amministrazione persone che non siano convocate dallo stesso.
Un membro dell’Organo di Amministrazione non può farsi rappresentare da nessuno, qualora sia impedito partecipare ad una riunione.
L’organo di amministrazione approva la scelta dei consulenti e degli esperti che
operano nei vari nei vari settori eventualmente costituiti.
La votazione, richiede la maggioranza dei presenti. Spetta sempre all’Organo di amministrazione, con la maggioranza dei presenti decidere 1'eventuale revoca dei consulenti e degli esperti. I motivi di revoca sono:
- - il contrasto con le finalità dell' Associazione
- - la indegnità personale o il comportamento lesivo nei confronti della Associazione.
Qualora l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, può presentarsi dimissionario davanti alla Assemblea. La scelta deve essere posta ai voti dei membri, fatta in segreto, e avere la maggioranza dei due terzi. L' assemblea può respingere le dimissioni o approvarle.
Il Segretario - Pirino Rita
Il Presidente - Poletti don Roberto